Focus, Nullità Matrimoniali

Divorzio: Addio al mantenimento della moglie! La pronuncia della Cassazione

 

Le delicate questioni relative ai giudizi di separazione e divorzio sono state recentemente oggetto di  intervento da parte della Corte di Cassazione che si è pronunciata sul punto.

In particolare, sono stati delineati nuovi parametri relativi al diritto al mantenimento e alla determinazione del relativo assegno in favore di uno dei due coniugi.

Il caso.

Il Tribunale di Bari, in sede di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva rigettato la domanda di assegno avanzata dalla consorte, nonostante si trattasse di famiglia monoreddito, prodotto dal marito e con moglie casalinga, decisione confermata in Corte d’Appello.

Per la cassazione della sentenza veniva proposto ricorso dalla parte soccombente che, però, veniva rigettato.

La sentenza della Suprema Corte rappresenta certamente un nuovo punto di partenza e  un vero spartiacque rispetto alle sentenze del passato. Di fatto, in precedenza, la Corte aveva aderito ad una posizione completamente opposta, deducendo con la sentenza n. 2982/1994 che, in materia di divorzio, al coniuge richiedente l’assegno divorzile bastava specificare di non avere i mezzi adeguati, rovesciando sulla controparte l’onere della prova sul dimostrare il contrario.

Seguendo, invece, un nuovo filone giurisprudenziale (Cass. sent. n. 21080/2004 e Tribunale di Milano, sent. n. 14269/2014), la Cassazione ha, in un primo momento statuito che, quantomeno, il coniuge che avanza richiesta di mantenimento deve dare prova del tenore di vita e della misura in cui ne sia stato deteriorato a causa del divorzio.

Proseguendo su questo orientamento, con la sentenza n. 11870/2015 del 09.06.2015, la Suprema Corte, Sezione Prima Civile, apre la strada ad una nuova interpretazione, relativa alla determinazione, in concreto, dell’ammontare dell’assegno, poiché non si guarderà più solo al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma anche alla concreta possibilità, per il coniuge richiedente l’assegno, nel caso di specie la moglie, soprattutto se di giovane età, di reperire un lavoro e quindi di avere un reddito che consenta autonomamente di mantenere lo stesso stile di vita di cui godeva durante il matrimonio, vedendosi così negato il diritto al mantenimento.

E tanto sarà applicato anche se, durante l’unione, la coniuge svolgeva mansioni di casalinga.

Tra i criteri di cui tenere conto nella quantificazione dell’assegno divorzile, dunque, si dovrà considerare anche la capacità di produrre reddito del coniuge che chiede il mantenimento. In sostanza se quest’ultimo è in grado di provvedere alle proprie necessità, perché giovane, e/o dotato di una adeguata preparazione professionale, gli sarà negato il mantenimento.

Altra importante novità correlata alla concessione dell’assegno divorzile è che il richiedente, per poter pretendere ed ottenere l’assegno di mantenimento, dovrà  dimostrare una situazione di difficoltà economica e di impossibilità a procurarsi un reddito, anche tenendo conto della durata del matrimonio.

In conclusione, rovesciando le tesi del passato, l’onere probatorio per ottenere l’assegno divorzile e determinarne il quantum, non  spetterà più al coniuge tenuto a corrisponderlo, bensì graverà su chi intende avanzare richiesta di assegno di mantenimento.