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Barriere architettoniche: definizione e normativa

La libertà di movimento, nel nostro Paese, è tutelata dalla Costituzione, in particolare dall’articolo 3, che sancisce che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando, di fatto, le libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il primo sviluppo della persona umana”.

Quando parliamo di barriere architettoniche ci riferiamo a tutti quegli elementi costruttivi, come, ad esempio, un ascensore o un passaggio troppo stretto, una rampa di scale, un gradino, un marciapiede troppo alto, che di fatto limitano o impediscono gli spostamenti e/o la fruizione dei servizi, soprattutto alle persone disabili, ovvero a coloro che hanno difficoltà motorie o sensoriali di uscire da casa, di andare a scuola o al lavoro, di stare con gli altri.

La normativa che disciplina l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche è la legge n.13 del 1989, che stabilisce i termini e le modalità in cui deve essere garantita l’accessibilità ai vari ambienti, con particolare attenzione ai luoghi pubblici.

Ma la svolta vera e propria è stata offerta dal Decreto Ministeriale n.236 del 1989, che ha fornito, anzitutto, una definizione di barriera architettonica e, successivamente, importanti precisazioni tecniche in attuazione di quanto previsto dalla legge n.13 del 1989.

Il D.M. n.236/89 ha definito come “barriere architettoniche” tutti quegli ostacoli fisici che creano disagio alla mobilità di chiunque, o che, semplicemente, limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di attrezzature e componenti.

Inoltre, lo stesso decreto, fornisce ulteriori e importanti dettagli per identificare “le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata“, portandoci alla consapevolezza che, le “barriere architettoniche”, non solo soltanto quelle fisiche.

Bisogna, infatti, includere nella nozione di “barriere architettoniche” anche la mancanza di accorgimenti e/o segnalazioni che, normalmente, aiutano l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e di fonti di pericolo per chiunque, e, in particolare, per i disabili.

Per accessibilità, si intende la possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Per adattabilità, si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito, intervenendo senza costi eccessivi, per rendere completamente e agevolmente fruibile lo stabile o una parte di esso anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Per visibilità, si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare.

Per quanto riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, il Decreto del Presidente della Repubblica n.503 del 1996 ha stabilito che tutti gli spazi pubblici debbano garantire la fruizione a chiunque abbia capacità motoria limitata, il che significa che ogni edificio pubblico deve essere privo di qualsiasi barriera architettonica e deve essere monito di ogni ausilio necessario affinché risulti accessibile a tutti.

Invece, per gli edifici privati, è stata la legge n. 13 del 1989 a prevedere l’abbattimento delle barriere architettoniche nella propria abitazione o negli spazi di proprietà condominiale, fornendo dei contributi a fondo perduto, concessi dalle Regioni per tramite dei Comuni, su domanda dell’interessato, proporzionali alla spesa sostenuta.

In ultimo, vi sono altre agevolazioni fiscali, per l’abbattimento delle barriere, tra cui:

  • l’IVA al 4% sui lavori di ristrutturazione e di abbattimento;
  • l’IVA al 10% e la detrazione al 50% per i lavori di ristrutturazione;
  • la detrazione al 19% su alcuni lavori quali ad esempio rampe.