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Danno da perdita parentale: a chi spetta il diritto al risarcimento?

In caso di morte di un familiare, spetta ai congiunti il diritto a titolo personale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causalmente riconducibili al fatto dannoso. Il fondamento di questo tipo di danno va individuato direttamente negli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione, configurandosi in tali casi la lesione degli interessi alla intangibilità della sfera degli affetti, alla reciproca solidarietà familiare e alla libera estrinsecazione della personalità del singolo proprio nell’ambito della famiglia stessa (Cassazione Civile nn. 8827 e 8828/2003). Secondo la definizione della Suprema Corte, il danno in questione, che va tenuto distinto dal danno determinato dalla lesione dell’integrità psico-fisica (c.d. danno biologico), “va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agoni, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi nel vuoto costituito dal non poter più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti familiari, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cassazione Civile n. 10107/2011).

Il danno da perdita del rapporto parentale non può tuttavia essere considerato in re ipsa ma deve essere compiutamente descritto, documentato e provato anche facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Spetta ai congiunti che agiscano in giudizio per ottenere il risarcimento del danno in parola, dimostrare la sussistenza di un forte vincolo affettivo con il de cuius attraverso la deduzione di indici quali la convivenza con la vittima, le frequentazioni assidue, la condivisione di comuni interessi, la reciproca assistenza morale e materiale. È opportuno precisare che la convivenza tra vittima e congiunto è un elemento probatorio utile ma non fondamentale a provare l’intensità del relativo legame; in caso contrario, infatti, si finirebbe con l’escludere ingiustificatamente in base ad un elemento estrinseco, transitorio e del tutto causale quale quello della coabitazione, quei soggetti che, pur non convivendo condividono con la vittima un legame affettivo intenso e profondo. Ad esempio, con sentenza n. 29332/2017 la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da perdita parentale ai nipoti non conviventi con il nonno deceduto a seguito di sinistro stradale

Quanto alla definizione di prossimi congiunti, se è scontato che tra essi vanno individuati senz’altro il coniuge, i figli, i genitori e i fratelli della vittima, interessante è notare come la giurisprudenza abbia riconosciuto il diritto di cui si discorre anche a soggetti che, seppur privi di vincolo di sangue, erano legati alla stessa da stabili legami, connotati da significativa e duratura comunanza di vita e affetti. Ad esempio il Tribunale di Como, con sentenza del 18 luglio 2018 ha riconosciuto il diritto in questione anche al genero della vittima.