Focus, Nullità Matrimoniali

Pensi di divorziare prima di sposarti? Il matrimonio è nullo

divorziarsi prima di sposarsi

Nel linguaggio comune si parla di “annullamento di matrimonio”; in realtà  si tratta di un’espressione inesatta in quanto   la Chiesa non può annullare un matrimonio costituitosi validamente.

E’ corretto invece parlare di “nullità di matrimonio”, in quanto lo stesso viene dichiarato nullo fin dall’inizio  e, quindi, come se non fosse mai stato celebrato.

Il matrimonio può essere sia dichiarato nullo quando manchino le condizioni di validità richieste dal diritto canonico.

I «vizi del consenso» costituiscono una delle tre categorie insieme agli impedimenti e al difetto di forma canonica in cui sono suddivisi i complessivi motivi che possono dar luogo ad una pronuncia di nullità del matrimonio canonico.

Il consenso matrimoniale è atto umano e personalissimo che i due sposi, liberi da impedimenti, devono legittimamente manifestare per far nascere il patto coniugale, costituito dal loro duplice impegno di reciproca donazione e accettazione.

La manifestazione consensuale viziata ad opera di taluno o di entrambi i coniugi, cioè espressa in modo non conforme alle prescrizioni delle leggi della Chiesa può determinare la nullità del matrimonio canonico.

Da un punto di vista giuridico, si presume che il consenso al matrimonio che gli sposi esprimono durante la celebrazione sia conforme alla loro volontà interiore, cioè con effettiva accettazione di ogni sua finalità  e di ogni sua proprietà   così come stabilite dalla Chiesa e da questa tradotte in normativa giuridica.

Talvolta uno degli sposi o entrambi  con un proprio atto interiore di volontà, escludono fermamente il matrimonio stesso nella sua globalità ovvero qualche sua finalità e/o proprietà, anche se verbalmente dichiarano di accettarla dinanzi sacerdote.

E’ questa la figura della simulazione, quel contrasto cosciente e volontario tra ciò che viene manifestato e ciò che si vuole internamente. Secondo costante dottrina e giurisprudenza, la simulazione può essere totale (esclusione del matrimonium ipsum), se c’è divergenza radicale e completa tra volontà dichiarata  e l’interno volere, e parziale (esclusione di matrimonii essentiale aliquod elementum, vel essentialem aliquam proprietatem) se la divergenza si limita e si concentra soltanto su un elemento o proprietà essenziale.

In entrambi i casi, comunque, la volontà non è diretta a porre in essere un matrimonio dotato di tutti gli elementi ritenuti essenziali dall’ordinamento giuridico e non può quindi essere idonea a dar vita ad un valido consenso matrimoniale.

Perché ci sia simulazione è, però, necessario un atto positivo di volontà, che incida efficacemente sul consenso, viziandolo. L’atto simulatorio deve essere una vera decisione, per così dire un controconsenso, cioè un atto volontario della stessa forza del consenso. Solo in questo caso potrebbe contrastarlo e per così dire paralizzarne l’efficacia (P.BIANCHI, Quando il matrimonio è nullo, Milano 1998, 74).

Costituiscono proprietà essenziali del matrimonio canonico  l’indissolubilità e l’ordinazione della prole.

Quindi se uno o entrambi i coniugi nel momento in cui manifestano il consenso escludono la prole o l’indissolubilità del matrimonio contraggono invalidamente e il loro matrimonio può essere dichiarato nullo.

Bisognerà quindi sempre accertare l’effettivo volere dei nubendi, che è l’unico a contare veramente ai fini della costituzione di un valido vincolo coniugale.

Una delle ipotesi di consenso simulato maggiormente ricorrente nella prassi dei tribunali ecclesiastici è rappresentata  dall’esclusione dell’indissolubilità.

L’esclusione della indissolubilità si configura nel caso in cui taluno dei nubendi  ovvero entrambi  escludano la proprietà dell’indissolubilità del matrimonio, con il fermo proposito di ricorrere poi alla separazione  e al divorzio  in caso di fallimento dell’unione coniugale.

“L’istituto del matrimonio …ha stabilità per ordinamento divino” (GS n.48) e questa stabilità è una delle proprietà essenziali del matrimonio (can. 1056 CIC), precisamente l’indissolubilitas.

L’indissolubilitas qualifica il rapporto coniugale in senso temporale, rendendolo perpetuo e sottraendolo nella sua esistenza alla volontà degli stessi coniugi e di qualsiasi altra persona o autorità.

L’indissolubilità si contrappone quindi al divorzio, inteso come scioglimento, come risoluzione del vincolo coniugale, con conseguente recupero dello stato libero da parte dei coniugi, e rende il reciproco impegno assunto all’atto della celebrazione nuziale irrevocabile sino alla morte di uno dei due coniugi, qualunque siano le vicende della vita matrimoniale ( P.MONETA, Il matrimonio nel nuovo diritto canonico, Genova 1986, 28).

Di conseguenza l’intenzione contro l’indissolubilità identificata nel rifiuto della perpetuità del vincolo  e positivamente consistente nel volere un matrimonio solubile o da sciogliere riservandosi per il futuro l’eventualità di porvi fine, configura una ipotesi di simulazione parziale del consenso matrimoniale.

Tale intenzione si attua quando il contraente, al momento di celebrare il matrimonio, si nega di rimanere unito per sempre all’altro contraente.

L’accertamento dell’invalidità spetta al tribunale ecclesiastico regionale. Con la pronuncia della sentenza da parte del tribunale, il matrimonio si considera come mai esistito e i suoi effetti vengono meno sin dall’inizio.

Per la Chiesa la dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario da parte del tribunale ecclesiastico ha l’effetto di porre nel nulla il vincolo tra i coniugi. Per lo stato italiano questo l’effetto non è invece così automatico.

Affinché la sentenza ecclesiastica produca effetti giuridici anche nel nostro ordinamento occorre il procedimento di delibazione.

La sentenza ecclesiastica sarà valida anche per l’ordinamento italiano qualora si svolga un giudizio dinanzi la Corte d’appello competente per territorio. Solo instaurando un apposito e speciale procedimento davanti alla corte d’appello territorialmente competente, le sentenze ecclesiastiche di declaratoria di nullità di un matrimonio concordatario potranno essere rese esecutive nella Repubblica italiana.

Se la dichiarazione di nullità viene recepita, il matrimonio verrà meno anche dal punto di vista civile con effetto retroattivo.