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L’adozione internazionale: l’iter in pillole

L’adozione internazionale è regolata principalmente dalla Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993.

La Convenzione sancisce il diritto del minore a crescere nella sua famiglia e nel suo Paese; dove questo non sia possibile, può essere considerata, in via sussidiaria, l’adozione internazionale.

Si tratta di un percorso complesso e articolato nel superiore interesse del bambino: non esiste infatti un diritto dell’adulto ad adottare ma esiste solo il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia.

  1. Prima di intraprendere l’iter dell’adozione internazionale è consigliabile formarsi, partecipando ad eventi in tema normalmente organizzati dai servizi socio-sanitari, dagli Enti autorizzati dalla Commissione adozioni internazionali o dalle associazioni familiari.
  2. I requisiti per poter presentare la domanda di disponibilità all’adozione internazionale non variano rispetto a quelli previsti per l’adozione nazionale:
  • essere coniugati da almeno tre anni oppure, in caso di durata inferiore del matrimonio, aver convissuto in modo stabile e continuativo per almeno tre anni prima del matrimonio;
  • essere idonei ad educare, istruire e mantenere i minori che si intenda adottare.
  1. In caso di possesso dei requisiti, i coniugi possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare al Tribunale per i minorenni competente per il territorio di residenza dei coniugi, specificando la disponibilità all’adozione di più fratelli o di minori con disabilità.
  2. La dichiarazione di disponibilità con richiesta di idoneità all’adozione internazionale può essere presentata presso alcuni Tribunali italiani anche online. Per accedere al servizio online, è necessario essere muniti di un indirizzo di posta elettronica da utilizzare per effettuare la registrazione.
  3. I documenti da allegare alla domanda normalmente richiesti dai Tribunali italiani sono:
  • certificato di nascita dei richiedenti;
  • stato di famiglia;
  • dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei genitori dei richiedenti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio oppure, in caso di decesso, certificato di morte dei genitori dei richiedenti;
  • certificati economici (es. mod. 740 o busta paga);
  • certificato del casellario giudiziale dei richiedenti;
  • atto notorio o dichiarazione sostitutiva con l’attestazione che tra i coniugi adottanti non sussista separazione personale neppure di fatto.
  1. Una volta presentata la domanda, il Tribunale disporrà tutte le indagini necessarie per accertare la capacità dei coniugi di educare il minore. Le indagini riguarderanno la situazione personale ed economica dei coniugi, la salute, l’ambiente familiare, i motivi della domanda. Tali accertamenti possono essere effettuati anche per il tramite delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali e ospedaliere. I coniugi posso richiedere in qualunque momento informazioni sullo stato del procedimento.
  2. Una volta che il Tribunale abbia accertato, come indicato, la idoneità della coppia all’adozione, emette il decreto di idoneità, ottenuto il quale, essa dispone di un anno di tempo per conferire incarico ad un Ente autorizzato dalla c.a.i. per procedere all’adozione internazionale.
  3. L’elenco degli Enti autorizzati è contenuto in uno specifico Albo disponibile sul sito web della c.a.i. Ogni Ente autorizzato opera in determinati Paesi del mondo presso i quali l’Ente stesso risulterà accreditato, in quell’ottica di cooperazione internazionale prevista dalla Convenzione de L’Aja.
  4. L’Ente autorizzato scelto assiste la coppia nel percorso adottivo, nella preparazione della documentazione necessaria e soprattutto si occupa di formarla sugli aspetti piscologici, educativi e sanitari legati all’adozione. L’Ente informa la coppia anche sui costi che dovrà sostenere e sulle agevolazioni fiscali o rimborsi cui ha diritto oltre che sulla stima dei tempi dell’adozione. Va specificato che costi e tempi dipendono significativamente dalle procedure e dalla normativa vigente nel Paese di origine del minore.
  5. L’Ente autorizzato, dopo aver predisposto il dossier insieme alla coppia, lo trasmette alle autorità del Paese di origine del minore; queste, una volta esaminata la documentazione, tenuto conto delle caratteristiche della coppia, provvedono ad individuare tra le coppie aspiranti, quella più rispondente alle caratteristiche e alle esigenze del minore in attesa di adozione.
  6. Eseguita questa scelta, propongono un abbinamento tra minore e famiglia.
  7. La famiglia, per il tramite dell’ente incaricato, decide se accettare o meno l’abbinamento.
  8. In caso di accettazione, avviene l’incontro tra la coppia e il bambino nel suo Paese di origine. Prima di questo incontro, la coppia sarà stata adeguatamente informata dall’Ente scelto, sulla situazione nel Paese di origine del minore oltre che sulla storia sanitaria e familiare del minore, sulle esperienze di vita di quest’ultimo.
  9. Durante il periodo di permanenza all’estero ai fini dell’adozione, i genitori lavoratori dipendenti possono richiedere un apposito congedo dal lavoro.
  10. Dopo questa fase, l’Ente incaricato provvede a trasmettere la documentazione del caso alla commissione per le adozioni internazionali, la quale, dopo averne controllato la conformità alla normativa nazionale ed internazionale vigente, rilascerà alla coppia l’autorizzazione all’ingresso e alla permanenza in Italia del bambino.
  11. Al termine della procedura, i coniugi devono richiedere al Tribunale la trascrizione del provvedimento di adozione emesso dalle autorità del Paese di origine del minore nei registri dello stato civile.
  12. Dal momento della trascrizione, il minore diventa a tutti gli effetti cittadino italiano.
  13. Successivamente all’adozione, la coppia incontrerà periodicamente l’Ente autorizzato al fine di relazionare sulla vita del bambino: stato di salute, andamento scolastico, relazioni sociali etc. I report di questi incontri vengono trasmessi alle autorità del Paese di origine del bambino.
  14. Questo step è un’ulteriore tutela per il minore in quanto consente al suo Paese di origine di controllare e monitorare l’andamento dell’adozione nel tempo.
  15. Molto importante è la fase dell’inserimento scolastico del bambino: a tal proposito, il Ministero dell’istruzione ha delineato apposite linee guida per le istituzioni scolastiche, in modo da favorire ed attuare il diritto all’istruzione del bambino adottato.

Valentina De Donato