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Atti di violenza domestica: l’ammonimento

L’art. 3, D.L. n. 93/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 119/2013, ha introdotto, nell’alveo del sistema delle misure di prevenzione, l’istituto dell’ammonimento quale strumento di tutela delle vittime di atti di violenza domestica.

Il primo comma dell’art.3 prevede che allorquando sia segnalato alle forze dell’ordine, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di percosse (art. 581 c.p.), nonché di lesioni personali lievi (art. 582, secondo comma, c.p.) consumate o tentate, nell’ambito di violenza domestica, il Questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto.

La misura di prevenzione in argomento opera a prescindere dalla presentazione della querela.

Il legislatore definisce il concetto di violenza domestica, uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima (art. 3, comma 1, D.L. n. 93/2013).

Non episodico equivale a dire “non isolato”, “non occasionale”, “non sporadico”.

l procedimento volto all’applicazione dell’ammonimento può essere attivato sulla base di una segnalazione, purché non anonima, presentabile da chiunque (medici del pronto soccorso, personale di polizia giudiziaria, vicini di casa, familiari, etc.)

Al fine di superare il timore per eventuali ripercussioni, nel caso ad esempio in cui la segnalazione provenga da un soggetto facente parte dello stesso nucleo familiare ove si consuma la violenza domestica, è garantito l’anonimato in ogni atto del procedimento per l’adozione dell’ammonimento.

il Questore, completata l’istruttoria, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al soggetto ammonito e alla vittima.

Entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, l’interessato può presentare ricorso gerarchico, per motivi di legittimità o di merito, al Prefetto ovvero ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni, al competente Tribunale amministrativo regionale, o, ancora, in alternativa solo a quest’ultimo rimedio, entro centoventi giorni, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

A cura della Dott.ssa Rauzzino Mariantonietta

22/11/2021