Focus, Responsabilità Medico - Sanitaria

Responsabilità medica: nesso di causalità e ripartizione dell’onere della prova

 

Le dieci sentenze pubblicate l’11 novembre 2019 nella Cancelleria della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ruotano intorno al tema della responsabilità sanitaria. Uno degli argomenti più complessi affrontati dalla Suprema Corte riguarda l’accertamento del nesso di causalità e la sua prova in giudizio trattato nelle due sentenze (che si potrebbe definire gemelle per questo aspetto) n. 28991 e 28992 Presidente Cons. Travaglino e Relatore Cons. Scoditti.
Le due sentenze Scoditti confermano l’impostazione in tema di causalità adottata dalla giurisprudenza sin dai primi anni 2000: l’esistenza di una doppia dimensione della causalità, strutturale e probatoria – geniale intuizione della sentenza n. 30328 del 2002 delle Sezioni Unite Penali Rel. Cons. Canzio (cd. sentenza Franzese) –, e l’utilizzo di diversi criteri di accertamento tra causalità civile e penale – così la giurisprudenza della Terza Sezione Civile già nel 2004.
Rivoluzionaria appare, invece, la ricostruzione di un sistema probatorio e causale unitario tra i due tipi di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale.
È affermazione comune (tra le tante, si veda la sentenza n. 13355 del 2001 Rel. Cons. Preden) quella secondo cui, in materia di responsabilità contrattuale, il creditore non ha l’onere di provare il nesso di causalità materiale, potendo limitarsi ad allegare il contratto e l’inadempimento, in ciò differenziandosi dall’azione di responsabilità per fatto illecito in cui il soggetto danneggiato, invece, ha l’onere di provare, tra gli elementi costitutivi dell’azione, il nesso di causalità che lega la condotta del danneggiante all’evento di danno.
Nelle sentenze Scoditti, aventi ad oggetto azioni di responsabilità ex art. 1218 cod. civ. avverso la struttura sanitaria, questa distinzione scompare dal momento che il Collegio pone in capo al paziente l’onere di provare il nesso di causalità tra l’inadempimento e la lesione alla salute.
Questa ricostruzione solo all’apparenza rappresenta una rottura rispetto al sistema della responsabilità contrattuale ed è questo un aspetto che le sentenze Scoditti hanno il pregio di chiarire e mettere in luce.
La posizione agevolata di cui gode il creditore nell’azione di responsabilità contrattuale è dovuta al fatto che l’interesse delle parti si indentifica con l’interesse alla prestazione; di conseguenza, l’inadempimento si identifica con il danno-evento, ossia con la lesione dell’interesse di una parte. Da ciò consegue che l’agevolazione di cui gode il creditore non consiste in un alleggerimento dell’onere probatorio su di lui gravante ma è conseguenza del fatto che l’allegazione dell’inadempimento equivale all’allegazione del danno-evento in cui è assorbita la causalità materiale.
Questa impostazione è corretta nei limiti in cui essa prende a modello l’obbligazione di fare o di dare – cui è improntata la disciplina codicistica – mentre «nel diverso territorio del facere professionale la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell’evento alla condotta secondo le regole generali». Nelle obbligazioni di diligenza professionali il danno-evento non si identifica con la lesione dell’interesse alla prestazione dedotto in contratto poiché oggetto della prestazione non è la guarigione o cura del paziente bensì «il perseguimento delle leges artis nella cura dell’interesse del creditore»; la guarigione o cura del paziente rappresenta l’interesse primario, presupposto al contratto – che non ricade nell’alveo dei motivi soggettivi irrilevanti perché strettamente connesso con la prestazione dedotta in contratto giacché solo alla luce della miglior scienza ed esperienza è possibile perseguire l’obiettivo primario avuto di mira delle parti.
In sostanza, quando oggetto del contratto è un’obbligazione di fare professionale il nesso di causalità materiale non è assorbito dall’inadempimento perché la lesione della salute potrebbe dipendere da una causa diversa. Se così non fosse si dovrebbe sostenere che oggetto della prestazione è la guarigione o cura del paziente ma così non è: «la guarigione o l’impedimento della sopravvenienza dell’aggravamento o di nuove patologie dipendono troppo poco dalla volontà del medico e dalla collaborazione del malato perché possano essere dedotte in obbligazione. Lo stato di salute […] integra la causa del contratto, ma l’obbligazione resta di diligenza professionale».
Posto che in questi casi riaffiora un problema di causalità, l’attenzione deve focalizzarsi sul diverso piano della ripartizione dell’onere della prova e delle conseguenze di un’eventuale incertezza causale.
Sul punto, le sentenze Scoditti riaffermano il principio del cd. doppio ciclo causale già presente nella sentenza n. 18392 del 2017 (punto 2.1.3 stesso Presidente e Relatore delle due sentenze in commento): «l’uno relativo all’evento dannoso, a monte, l’altro relativo all’impossibilità di adempiere, a valle».
L’onere di provare la causalità tra condotta ed danno-evento e tra questo e il danno-conseguenza grava sul paziente. Se e solo se il paziente assolve quest’onere – provato, quindi, che l’intervento del professionista si è inserito nella serie causale che ha condotto al danno – grava sul professionista provare che una causa esterna a lui non imputabile o prevedibile secondo diligenza (che non sarà quella richiesta per l’adempimento della prestazione ma quella ordinaria prevista dal primo comma dell’art. 1176 cod. civ., intesa come conservazione della possibilità di adempiere) ha reso impossibile l’adempimento della prestazione, ossia, il professionista dovrà provare la sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione (il cui adempimento, al contrario della possibilità di adempimento, dovrà essere valutato alla stregua del criterio di diligenza professionale di cui al secondo comma dell’art. 1176 cod. civ.).
Le conseguenze dell’incertezza causale seguiranno la ripartizione dell’onere probatorio relativo ai due cicli causali. A termine dell’istruttoria – rispetto alla quale, nella maggior parte dei casi, saranno determinanti i risultati della CTU – l’incertezza circa le cause dell’evento di danno ridonderà in danno del paziente, mentre l’incertezza circa la possibilità di adempiere la prestazione professionale o la prevedibilità e prevenibilità della causa esterna in grado di incidere sull’adempimento della prestazione in danno del professionista.